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Legge 11/03/1988 n. 67Art. 22. 1. I contributi di cui al primo comma, lettere b) e c), dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963 n. 60, sono dovuti fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992. 2. Per l'anno 1988, i contributi dovuti con riferimento ai periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 1988 sono riversati dalla Cassa depositi e prestiti all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di lire 1.250 miliardi. Per l'anno 1989, e sino al 1992, essi sono riversati all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di lire 1.000 miliardi annui. Le quote residue restano assegnate all'edilizia residenziale pubblica per la costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti, con una riserva del 70 per cento per i territori del Mezzogiorno. 3. Per la concessione, in favore delle imprese edilizie, cooperative e relativi consorzi, dei contributi di cui all'art. 16 della legge 5 agosto 1978 n. 457, per interventi di edilizia agevolata, ivi compresi i programmi di recupero di cui all'art. 1, primo comma, lettera b), della medesima legge n. 457 del 1978, è autorizzato il limite di impegno di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990. Nell'ambito del limite di impegno di cui al presente comma relativo al 1989 una quota di 50 miliardi è destinata alle finalità e con le modalità di cui al comma 7-bis dell'art. 3 del decreto-legge 7 febbraio 1985 n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985 n. 118. Art. 23. 1. Per gli anni 1988, 1989 e 1990 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale finanzia, nel limite di lire 500 miliardi per ciascun anno, la realizzazione nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218, di iniziative a livello locale, temporalmente limitate, consistenti nello svolgimento di attività di utilità collettiva mediante l'impiego, a tempo parziale, di giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, privi di occupazione ed iscritti nella prima classe delle liste di collocamento. 2. Le iniziative di cui al comma 1 sono proposte da amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni, fondazioni, ordini e collegi professionali e sono attuate da imprese anche cooperative già esistenti al 31 dicembre 1987. Le proposte sono presentate nella forma di progetti formulati a norma del comma 3 all'agenzia per l'impiego competente per territorio. L'agenzia per l'impiego, verificata la conformità del progetto al modello di cui al comma 3, lo sottopone, corredato dal proprio parere motivato e non vincolante, alla commissione regionale per l'impiego. L'agenzia per l'impiego può sottoporre alla commissione anche progetti da essa direttamente predisposti. La commissione regionale per l'impiego approva i progetti, autorizzando l'utilizzazione dei giovani disoccupati e deliberando, nei limiti della quota di cui al comma 6, l'ammissione dei predetti progetti al finanziamento. L'agenzia per l'impiego, ai fini della proposta, e la commissione regionale per l'impiego, ai fini dell'approvazione, sono tenute a dare priorità: a) a parità di condizioni, a programmi relativi ad attività indicate ovvero promosse dagli enti territoriali; b) ai progetti idonei a conseguire, anche mediante apposita preparazione professionale dei giovani, risultati suscettibili di promuovere occasioni di lavoro; c) ai progetti che consentano di conseguire risultati permanenti di recupero o miglioramento di fruibilità del bene oggetto dell'intervento. 3. I progetti sono formulati secondo un modello predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego. I progetti sono corredati dalla documentazione relativa alle autorizzazioni rilasciate dalle competenti amministrazioni, ove esse siano necessarie alla loro attuazione, e devono in ogni caso indicare: a) l'impresa responsabile dell'attuazione del progetto; b) il numero e la qualificazione dei lavoratori da impegnare nello svolgimento delle iniziative nonchè l'eventuale attività formativa c) l'area dell'intervento, le modalità della sua attuazione e gli obiettivi che si intendono raggiungere; d) la durata dell'intervento, che non dovrà essere inferiore a tre mesi e superiore a dodici mesi, salvo quanto previsto al comma 5; e) l'onere finanziario complessivo connesso alla realizzazione dell'intervento, analiticamente illustrato anche con riferimento ai fattori produtti vi. In ogni caso l'onere del quale si chiede il finanziamento, nel complesso, non deve essere superiore a lire 2 miliardi e quello relativo alle indennità di cui al comma 7 non può essere inferiore all'80 per cento del predetto onere complessivo; f) le istituzioni competenti per materia e territorio eventualmente coinvolte nella formulazione del progetto e nella sua attuazione; g) il numero e la qualificazione professionale dei lavoratori dell'impresa preposti all'attuazione dell'iniziativa; h) i nominativi delle persone di cui alla lettera g) tenute ad attestare lo svolgimento dell'attività da parte dei singoli. 4. Quando il progetto è predisposto dall'agenzia per l'impiego, all'indicazione di cui alla lettera a) del comma 3 provvede la commissione regionale per l'impiego. 5. La commissione regionale per l'impiego, in considerazione della particolare qualità di determinati progetti, può deliberare che la loro durata sia prolungata per un ulteriore periodo non superiore a dodici mesi. 6. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ripartisce annualmente tra le regioni interessate gli stanziamenti, tenendo conto del tasso di disoccupazione giovanile e, per gli anni 1989 e 1990, anche dello stato di attuazione degli interventi previsti dal presente articolo. 7. I giovani ai quali va offerta l'occasione di essere utilizzati nell'attuazione dei progetti vengono individuati secondo la graduatoria delle liste di collocamento. La loro utilizzazione non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e deve svolgersi a tempo parziale, per un orario non superiore a ottanta ore mensili. Si applicano le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai giovani disoccupati è corrisposta, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, una indennità di lire 6.000; per i giorni per i quali viene corrisposta, essa sostituisce l'indennità di disoccupazione eventualmente spettante, fermi restando la corresponsione degli assegni familiari e l'accredito dei contributi figurativi a quest'ultima collegati. 8. Ciascun giovane può essere impegnato nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi. L'accettazione dell'offerta di cui al comma 7 non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento. 9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità dell'erogazione del finanziamento e dei controlli sulla regolare attuazione del progetto. 10. Fino alla istituzione delle agenzie per l'impiego, gli adempimenti di cui al comma 2 sono svolti dalle commissioni regionali per l'impiego. 11. Nelle regioni a statuto speciale i compiti della commissione regionale per l'impiego sono svolti dal corrispondente organo. Capo VIII Disposizioni diverse Art. 24. 1. E' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi nel triennio 1988-1990, in ragione di lire 10 miliardi annui, per contributi alle associazioni combattentistiche e alle associazioni previste dalla legge 6 febbraio 1985 n. 14, e successive modificazioni. 2. Per l'anno 1988 e per quelli successivi, le amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici - con esclusione dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, del Consiglio nazionale delle ricerche, del Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica della provincia di Trieste, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, della Commissione nazionale per le società e la borsa, degli enti pubblici economici e di quelli che esercitano attività creditizie, nonchè degli enti ed istituti di cui al n. 6 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986 n. 68, gli enti locali e le loro aziende, le unità sanitarie locali, le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa possono procedere ad assunzioni di personale subordinatamente all'avvenuto accertamento dei carichi funzionali di lavoro e alla conseguente utilizzazione dell'istituto della mobilità, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986 n. 13, e di quanto previsto in materia negli accordi di comparto o nei contratti collettivi di lavoro. 3. Possono comunque effettuarsi assunzioni per posti messi a concorso per i quali sia stata formata la graduatoria di merito o effettuata la selezione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987 n. 392, entro il 31 dicembre dell'anno precedente e le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957 n. 594, e successive modificazioni ed integrazioni, 21 luglio 1961 n. 686, e successive modificazioni e integrazioni, 2 aprile 1968 n. 482, nonchè quelle di cui all'art. 6, comma 11, lettera i), della legge 28 febbraio 1986 n. 41, limitatamente al Ministero di grazia e giustizia. Per l'anno 1988, alle assunzioni di personale per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati banditi i relativi concorsi, ma non ancora effettuate le prove, si applicano le disposizioni dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, sempre che ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell'art. 16 della citata legge n. 56 del 1987. Per le assunzioni obbligatorie di cui alla citata legge 2 aprile 1968 n. 482, devono essere sottoposti alla visita medica prevista dal comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, anche i soggetti che abbiano un grado di invalidità superiore al 50 per cento. La visita è disposta entro il trentesimo giorno dalla decisione di avviamento al lavoro e in mancanza di essa non si procede all'avviamento stesso. La scelta in ordine alle assunzioni obbligatorie di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968 n. 482, deve essere effettuata sulla base del maggior grado di mutilazione o invalidità del soggetto, dell'idoneità del soggetto allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire e del possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, salvo quello dell'idoneità fisica. 4. I termini di cui all'art. 9 della legge 20 maggio 1985 n. 207, sono prorogati al 30 maggio 1989. 5. Per l'anno 1988, qualora le procedure richiamate dal comma 2, nonchè quelle previste dai commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987 n. 392, in ordine all'accertamento dei carichi funzionali ed alla mobilità, non risultino completate entro i termini per esse previsti a causa di effettive e documentate difficoltà, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro per la funzione pubblica e, per gli enti locali territoriali, con il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio dei ministri, può autorizzare assunzioni in deroga al disposto di cui allo stesso comma 2, per comprovate necessità. Ove non siano state attivate le graduatorie degli iscritti nelle liste di collocamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987 n. 392, le amministrazioni e gli enti pubblici ai quali si applicano le disposizioni del decreto stesso, possono essere autorizzati, limitatamente al primo semestre dell'anno 1988, ad assumere personale sulla base delle precedenti graduatorie. Delle autorizzazioni previste dal presente comma il Governo dà preventiva comunicazione alle Camere. L'autorizzazione non è richiesta:
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